Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, verificando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile, con riferimento non solo alla legittimità degli atti, ma anche alla ragionevolezza dei processi.

In particolare, secondo quanto espresso dall'art.3-ter del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, il Collegio Sindacale:

  • verifica l'amministrazione dell'Azienda sotto il profilo amministrativo e contabile;
  • vigila sull'osservanza della legge;
  • accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
  • riferisce alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità. Trasmette periodicamente una propria relazione sull'andamento dell'attività.
I componenti del Collegio Sindacale possono procedere ad atti d'ispezione e controllo anche individualmente.

Il Collegio Sindacale, in quanto organo istituzionale dell'Azienda, ferme restando le competenze e le responsabilità ad esso assegnate dalla normativa, ispira l'esercizio delle sue funzioni al principio della massima collaborazione e della sinergia operativa. Favorisce costanti e reciproche forme di coinvolgimento e di consultazione, con particolare riferimento alla fase istruttoria dei provvedimenti più incisivamente incidenti sul processo di programmazione e di gestione dell'azienda.

Il Collegio sindacale, ai sensi dell'art.3 ter del D.Lgs 502/92 e s.m.i,; dell'art.16 della L.Reg. n.11/2004 e del D.Lgs. 286/99, dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, uno dal Ministro della Salute e uno dal Sindaco del Comune nel cui ambito ricade la sede. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti all'albo dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di Revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali.